CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CONTRATTI INTERNAZIONALIIl progressivo affinamento di soluzioni contrattuali adatte a fronteggiare una casistica sempre più complessa ed imprevedibile (sotto il profilo dell’analisi delle ricadute economico-finanziarie, dell’inserimento di clausole potenzialmente attaccabili, della chiara determinazione della legge applicabile, delle implicazioni di natura fiscale ecc. ) costituisce un banco di prova impegnativo e postula inevitabilmente un approccio multidisciplinare che a sua volta non può che essere affidato ad un “team” internazionale organizzato e di alto profilo.

            Il “range” di tipologie contrattuali di cui lo studio è chiamato ad occuparsi varia dai più comuni contratti di compravendita di beni immobili (situati all’estero per chi compra), ai più insidiosi contratti d’appalto, o nel caso di imprese di costruzione italiane che si propongano di operare in Francia o in Inghilterra o, viceversa, nel caso di imprese di costruzione francesi o inglesi che, da sole o in cordata con imprese italiane, intendano acquisire commesse in Italia ovvero, più in generale, nei casi di committenti che intendano avvalersi di imprese di costruzione straniere. [1]

[1] A esempio, le peculiarità della legislazione francese rendono necessarie particolari precauzioni ad evitare il rischio di subire grave pregiudizio economico e di incorrere in sanzioni anche penali. In primo luogo, per ciò che specificatamente riguarda il settore degli appalti e subappalti privati, occorre tener conto del fatto – ad evitare di sottoscrivere atti totalmente nulli – che in Francia gli appalti privati sono sottoposti a rigide e inderogabili strutture normative. A esempio, il legislatore francese ha regolamentato molto nel dettaglio la costruzione delle c.d. “maisons individuelles” (case individuali) in modo tale da garantire protezione al Direttore dei Lavori (“Maitre de l’ouvrage”, c.d. MOA). Vi sono essenzialmente due tipi di contratti di costruzione di “maisons individuelles” (a seconda che il progetto sia fornito o meno dal costruttore) ed entrambi devono essere redatti in conformità a regole molto precise sotto pena di nullità (devono contenere determinate clausole, non devono contenere clausole vietate e devono avere un certo numero di “annexes”, vale a dire di allegati, ad evitare sia la sanzione di nullità che l’applicazione di sanzioni penali). Sulla base poi dell’art. 5 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Francia ai fini delle imposte dirette la durata del cantiere non deve superare i dodici mesi poiché in caso contrario si realizzerebbe l’ipotesi della stabile organizzazione in Francia (con conseguente diritto dell’amministrazione fiscale francese di pretendere il pagamento delle imposte sui profitti relativi alla costruzione realizzata in Francia): in tal caso, quindi, l’impresa italiana ha l’obbligo di registrarsi presso l’amministrazione fiscale francese ed assumere, anche ai fini TVA, il carattere di impresa stabilita in Francia. In ogni caso, l’inquadramento fiscale è sempre mutevole poiché varia a seconda che l’impresa italiana realizzi la costruzione “chiavi in mano” oppure si limiti ad eseguire prestazioni di solo manodopera. Nel primo caso, muta poi nuovamente a seconda che i materiali siano acquistati in Francia, provengano dall’Italia o da altri Paesi UE. Inoltre, muta ancora nel caso in cui l’impresa italiana si avvalga di imprese subappaltatrici italiane ecc..